Togliere la patria potestà

da | 7 Apr, 2015 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Scrive Vera, una nostra lettrice: “Gentile avvocato, due anni fa ho avuto Marco, il mio bellissimo bambino. Il papà è un uomo totalmente inaffidabile e disinteressato al bimbo. Quando il piccolo è nato stavamo insieme e lui ha riconosciuto il bambino. Dopo pochi mesi si è innamorato di un’altra donna ed è andato a vivere con lei. Non si fa mai vedere, non mi ha mai passato un euro per contribuire al mantenimento del figlio: insomma è un fantasma ingombrante. Io vorrei togliergli la paternità, odio quel nome sui documenti di mio figlio e temo che un giorni torni qui e accampi diritti. Non lo voglio più nella nostra vita, in nessun modo. Cosa devo fare?”

Gentile Vera, l’articolo 570 del codice penale statuisce che chiunque, abbandonando il domicilio domestico ovvero serbando una condotta contraria alla morale della famiglia, si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. In buona sostanza, integra agli estremi del reato appena descritto l’allontanamento ingiustificato dal domicilio domestico (non è sufficiente cioè sottrarsi all’obbligo di coabitazione): ove esistano ragioni di carattere personale che non consentano la prosecuzione della vita in comune, il reato non si configura. L’allontanamento, altresì, deve essere strettamente connesso all’inadempimento degli obblighi di mutua assistenza, morale e materiale: il che non significa semplicemente che il marito/compagno obbligato si sottrae al dovere di corrispondere l’assegno di mantenimento ma che fa mancare alla moglie/compagna addirittura lo stretto indispensabile per soddisfare le elementari necessità della vita, vale a dire vitto, alloggio, medicinali, vestiario. Naturalmente, allo stato di bisogno del beneficiario deve corrispondere la possibilità materiale dell’obbligato alla prestazione. Insomma: togliere la patria potestà a un genitore è una soluzione, mi si conceda, piuttosto estrema che il nostro ordinamento, come appena descritto, consente in presenza di una precisa serie di fattori.

Nella sua lettera non mi specifica se la vostra separazione sia stata sancita da un provvedimento del Tribunale ma, se mi permette, le consiglierei una soluzione meno drastica. Può infatti optare per il recupero del dovuto, nel caso in cui il Tribunale dei Minori abbia stabilito un assegno di mantenimento; ovvero, in caso contrario e sulla base di quello che ha scritto, può richiedere che venga stabilito un assegno a carico del padre e a favore di Marco. Fino ad arrivare alla possibilità di chiedere l’affidamento esclusivo del bambino: il suo ex compagno, oltre al diritto di visita se vorrà esercitarlo, avrà il diritto-dovere di vigilare sul suo operato (sempre che voglia farlo, naturalmente). Insomma: il suo bambino è ancora piccolo e avrà tutto il tempo, quando crescerà, di valutare la situazione e decidere come comportarsi. La sua è una reazione umana e comprensibile, ma una cosa è far sparire una persona dalla propria vita, altra cosa è farla sparire dalla vita di suo figlio. Lasci che sia lui a decidere quando avrà la maturità per farlo.

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