No ai ceffoni
Gentile avvocato,
ho letto sul giornale la vicenda di un papà italiano arrestato in Svezia per aver dato un ceffone al proprio figlio. Parlando di questo fatto con amici, ci chiedevamo cosa dica la legislazione italiana in materia. Ai tempi dei nostri nonni i maestri potevano dare punizioni fisiche ai loro allievi, cosa che adesso suona come un’aberrazione. Ma per quanto riguarda noi genitori, cosa è lecito e cosa no? Grazie, Valeria
Cara Valeria, quando ero bambina io un ceffone al momento giusto risolveva ogni capriccio: se poi era il papà a darlo sembrava ancora più solenne. Oggi, invece, è in voga la cosiddetta “educazione indiretta”, come la intendeva Rousseau: vale a dire togliere ciò che il bambino vorrebbe. E così si confiscano i giochi preferiti, si sequestra la Playstation o l’amato peluche, ma si fa attenzione a far volare un ceffone altrimenti si rischia una condanna per abuso dei mezzi di correzione. Nel 2010 la quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha (giustamente) condannato un padre che era solito riprendere i figli a suon di schiaffi e calci nel sedere e ha altresì specificato che anche uno schiaffo isolato, quando è vibrato con violenza tale da cagionare pericolo di salute, è passibile di condanna: la reiterazione dei mezzi violenti di correzione, cioè, è condizione sufficiente ma non indispensabile per l’integrazione del reato che può sussistere anche in presenza di un unico atto espressivo dell’abuso. Ancora prima, nel 2006, la stessa Sezione della Suprema Corte aveva stabilito che gli schiaffi ai figli non possono avere un fine educativo se creano loro sensazioni dolorose. E nel 2000 aveva sottolineato la rilevanza penale delle sberle, che fa meritare al colpevole la reclusione. È vero, l’Italia non è la Svezia, almeno per ora. L’articolo 571 del Codice Penale, comunque, punisce con la reclusione fino a sei mesi chiunque abusi dei mezzi di correzione se dal fatto deriva il pericolo di malattia nel corpo o nella mente; la pena sale a un anno se dallo schiaffo deriva una lesione personale ma, se dal fatto ne deriva la morte, la reclusione sale dai tre agli otto anni. E ci mancherebbe.
Punizioni a scuola
L’articolo 19 del Regio Decreto 653 del 1925 (sugli alunni, gli esami e le tasse), ancora in vigore, sancisce, tra le altre cose:
agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale, ..., sono inflitte, le seguenti punizioni disciplinari:
a) Ammonizione privata o in classe;
b) Allontanamento dalla lezione;
c) Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
d) Sospensione fino a quindici giorni;
e) Esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame;
f) Sospensione fino al termine delle lezioni;
g) Esclusione dallo scrutinio finale;
h) Espulsione dall’istituto;
i) Espulsione da tutti gli istituti del regno.


