Patria potestà

da | 24 Lug, 2013 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Sono molto antiche le origini dell’istituto della patria potestà. Nel diritto romano era inteso come il potere che il pater familias esercitava su tutti i membri della famiglia: sui figli e tutti i discendenti in linea maschile, nonché sulle figlie (con riguardo a queste ultime solo fino a quando non si sposavano, momento in cui letteralmente passavano sotto il potere del pater familias cui apparteneva il marito). L’intento era quello di conservare il patrimonio familiare: era necessario che fosse sotto il controllo di una sola persona per evitarne l’eccessiva frammentazione e, quindi, la dispersione.
Venendo a un’epoca più recente, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, le figure del padre e della madre sono state equiparate sia per quanto riguarda i diritti sia per quanto riguarda i doveri: si è cominciato a parlare pertanto di potestà genitoriale. Questo concetto era ispirato ai principi espressi dall’articolo 30 della Costituzione (“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) e dal Codice Civile che racchiude in sé tutti i diritti e i doveri attribuiti ai genitori affinché favoriscano una crescita dei figli il più possibile sana e armoniosa. Detta potestà, di fatto, consiste nel potere (diritto e dovere) dei genitori di rappresentare legalmente il minore e di amministrare i suoi beni: entrambi i genitori ne sono titolari ma, se uno dei due è deceduto o ha un impedimento temporaneo o definitivo (per esempio, una condanna penale che comporti la perdita o la sospensione dell’esercizio della potestà) l’altro la esercita in via esclusiva.
Entrambi i genitori ne mantengono la titolarità anche in caso di separazione e divorzio: adottano congiuntamente le decisioni più importanti nell’interesse dei figli, per intenderci quelle attinenti alla loro istruzione, educazione e salute (si rivolgono al Giudice Tutelare in caso di disaccordo), e la esercitano separatamente per quello che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione. Da ultimo, con l’entrata in vigore della legge 219/2012, ossia quella che ha uguagliato lo status di figlio naturale a quello di figlio legittimo, si sono superati quelli che si possono ormai considerare antichi retaggi: si è abolito il concetto di potestà genitoriale e lo si è sostituito con quello di responsabilità genitoriale. L’attenzione del legislatore si è focalizzata non più sul potere del genitore e sul corrispondente stato di soggezione del figlio, bensì sull’impegno che ciascun genitore deve assumere nei confronti dei propri figli. Il rapporto genitore-figlio, in buona sostanza, viene visto dalla prospettiva del figlio: si deve avere cura di tutte le sue esigenze fino al raggiungimento dell’indipendenza economica e anche il genitore che non esercita direttamente la responsabilità genitoriale ha il compito di vigilare sull’operato dell’altro, avendo naturalmente sempre ed esclusivamente riguardo a quello che è l’interesse preminente del figlio.
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