Il canone RAI

da | 5 Feb, 2016 | Lifestyle

A partire dal 1° gennaio 2016 il canone RAI viene addebitato sulla bolletta della luce delle abitazioni in cui il contribuente ha fissato la propria residenza, sempre che si tratti di contratto a uso domestico: in buona sostanza, in tutte le case in cui vi sia luce il fisco presume vi sia anche un televisore. Ma di fatto cosa significa? Proviamo a far luce.

Chi ha una seconda casa (o terza e quarta), paga solo una volta; chi invece ha la doppia residenza, paga due volte. È dovuto un solo canone per nucleo familiare (l’utenza elettrica, infatti, è normalmente intestata a una sola persona) e non importa quanti siano i televisori: si paga solo un canone. Gli studi, gli esercizi commerciali e gli uffici, se dotati di televisore, pagano con bollettino postale (in quanto immobili a uso non domestico). Queste regole sono penalizzanti per quei nuclei familiari dotati di più abitazioni e in cui, per motivi fiscali, un coniuge ha la residenza da una parte e l’altro da un’altra parte: ci saranno infatti due contratti della luce intestati a due persone diverse e, quindi, due canoni da pagare. Analogamente penalizzate saranno le coppie di conviventi: non essendoci alcun nucleo familiare ufficiale, i canoni saranno due. Infine, anche le badanti conviventi dovranno pagare il canone: il presupposto è che le stesse usufruiscano della visione della televisione del “datore di lavoro” ma, non essendo intestatarie del contratto della luce, pagheranno con bollettino postale. E per gli immobili in affitto: chi paga il canone, il proprietario o l’inquilino? Le ipotesi sono tre: se il contratto della luce è intestato all’inquilino e questi ha fissato la residenza nell’immobile, sarà lui a pagare. Se il contratto della luce è intestato all’inquilino e questi ha altrove la residenza, pagherà il canone con il tradizionale bollettino postale. Se il contratto della luce è intestato al proprietario, questi addebiterà il canone all’inquilino che lo verserà tramite bollettino postale. Nel caso in cui più persone condividano l’affitto di un immobile dove vi sia una televisione, ciascuno dovrà pagare un autonomo e distinto canone, a prescindere dal fatto che il contratto della luce sia intestato solo a uno di essi. È chiaro che l’intestatario del contratto elettrico pagherà il canone direttamente con la bolletta della luce; gli altri invece dovranno pagarlo con il bollettino. Nel caso, invece, in cui il televisore non sia condiviso da tutti, l’imposta sarà dovuta solo da colui che detiene l’apparecchio.

Ciò detto, si sa, siamo italiani: fatta la legge, trovato l’inganno. Forse è ancora troppo presto ma, prima o poi, qualcosa ci inventeremo. Nel frattempo, è bene sapere che non è più possibile presentare la dichiarazione di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento (che un tempo veniva effettuato con la chiusura della tv dentro un sacco di iuta): dunque, per le vecchie televisioni non più utilizzate e chiuse in soffitta si dovrà ugualmente pagare il canone; chi non paga il canone è passibile di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate che, a partire dal 2016, avvierà controlli incrociati con le banche dati delle società elettriche, al fine di stanare eventuali evasori. La sanzione sarà pari a cinque volte il canone evaso, oltre agli interessi e, se il contribuente non paga neanche dopo l’accertamento, si aprono le porte alla riscossione esattoriale da parte di Equitalia.

Non paga il canone solo chi ha superato 75 anni di età e ha un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro annui (ma a breve dovrebbe salire a 8.000 euro) e che non conviva con altre persone titolari di reddito (nel reddito sono calcolati anche eventuali interessi su conti bancari e postali, Bot, Cct e altri proventi derivanti da investimenti). Infine, chi non ha la televisione e, magari, preferisce vedere i programmi tramite Internet, non deve pagare il canone: tuttavia in questo caso deve necessariamente comunicare, una volta all’anno, all’Agenzia delle Entrate il non possesso della televisione, con una autocertificazione spedita a mezzo di raccomandata a.r. (diversamente la comunicazione può essere consegnata a mano presso l’ufficio delle Entrate di propria residenza). Le dichiarazioni false, oltre a comportare la sanzione tributaria del recupero dell’imposta evasa, fanno scattare anche il reato di falso.

[Francesca Galdini]

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