Assegno di mantenimento

da | 23 Set, 2013 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Gentile avvocato,

sono la mamma di un bambino di 9 anni, Andrea. Mio marito e io siamo separati e il giudice ha stabilito un assegno di mantenimento per il bimbo, che è in affidamento congiunto e passa la metà del tempo con me e l’altra metà con il padre. Ora il mio ex marito sta attraversando un brutto periodo dal punto di vista finanziario: il lavoro non va bene, ha contratto debiti. Morale: non riesce più a pagare l’assegno. Mi ha proposto di fargli sapere ogni mese quante spese ho sostenuto per il bambino (dalle scarpe alla cartoleria) e di rimborsarmi quelle, in attesa di riuscire di nuovo a pagarmi l’assegno. Molte persone però mi dicono che sono troppo buona ad accettare questa situazione e che lui dovrebbe darmi comunque quanto stabilito. Lei cosa ne pensa?

Molte grazie e cordialità, Marta 

Cara Marta,

penso che le persone che ha accanto la consiglino per il meglio. Qualunque sia la cifra stabilita dal Tribunale a titolo di assegno di mantenimento per Andrea, deve essere sempre versata da suo marito (nonché padre del bambino): non si dimentichi che Andrea è figlio di entrambi i genitori. Le soluzioni che mi permetto di suggerirle sono due. La prima è quella di predisporre un conteggio di quanto suo marito avrebbe dovuto versare, mese dopo mese, dalla data di separazione a oggi e un altro conteggio di quanto, invece, è stato effettivamente versato. Il suo avvocato quindi, sulla scorta di quanto stabilito e riportato nell’omologa di separazione, provvederà a redigere un atto di precetto con il quale intimerà a suo marito di pagare il residuo dovuto: in caso di mancato versamento, darà il via a una vera e propria azione esecutiva che culminerà nel pignoramento dei beni il cui valore sia pari al suo credito. Certo questa è una soluzione drastica ma senza dubbio efficace, soprattutto in quei casi in cui chi è tenuto a versare l’obolo faccia orecchie da mercante. La seconda soluzione è più dolce, se così vogliamo dire. L’articolo 710 del Codice di Procedura Civile stabilisce, infatti, che le parti possono sempre chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Nel momento in cui siete comparsi davanti al Giudice per sentire la separazione, sia lei sia suo marito godevate di un ben preciso status economico; se effettivamente le cose per suo marito sono cambiate (e questo vale anche nel caso in cui le cose siano migliorate: ad esempio, nel caso in cui suo marito abbia conseguito una promozione con conseguente aumento di stipendio) tanto da impedirgli di versare l’assegno di mantenimento a favore del figlio, allora potrete comparire davanti allo stesso giudice della separazione, il quale verificherà che realmente le possibilità economiche del marito siano mutate e/o peggiorate rispetto a quelle sancite nell’omologa e provvederà a pronunciare nuove condizioni che regoleranno il periodo di separazione residuo antecedente al divorzio. Qualunque sia la realtà dei fatti, non stia ad aspettare ma adotti una soluzione, magari dopo essersi consultata con l’avvocato che l’ha assistita nel procedimento di separazione.

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