Bambini e vicini

da | 16 Ago, 2013 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Mia figlia, nata il 9 dicembre 2006, per nostra scelta ha iniziato l’asilo nel settembre 2010: questo è il suo primo anno. Vorremmo che iniziasse le elementari a 6 anni compiuti, un anno dopo rispetto al “previsto”. Ho guardato su Internet ma non ho trovato risposta: ho sempre la possibilità di farle iniziare la scuola primaria con un anno di ritardo, come garantito dalla legge 53/2003?
Spero nel vostro aiuto. Grazie, Vera

L’articolo 2 della legge 53 del 2003 statuiva che dovessero iscriversi alla scuola primaria i bambini che avessero compiuto i sei anni d’eentro il 31 agosto; prevedeva altresì la possibilità di iscrizione per tutti i bambini che avessero compiuto la medesima eentro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Con l’articolo 4 del D.P.R. 89 del 2009 si è stabilito invece che devono iscriversi alla scuola primaria i bambini che compiono sei anni di eentro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono altreessere iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono sei anni di eentro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.  Il che significa che sua figlia, compiendo gli anni a dicembre, dovrà iniziare la scuola elementare a cinque anni.

Ho comperato da poco un alloggio in un condominio, al piano di sotto vi è una coppia con due figli piccoli. Il bambino di un anno piange di notte e strilla specie di domenica mattina. La bambina lo rincorre per casa. I muri sembrano crollare. Io non vivo più, il mio sonno è molto disturbato e ciò si ripercuote sul mio lavoro: sembra che stia assistendo un figlio non mio! Non mi disturba tanto il pianto, quanto il lassismo dei genitori dai quali mai si è sentito un richiamo. Umanamente posso solo sopportare, ma legalmente (almeno di domenica mattina)?

Nella normale vita condominiale può capitare di essere disturbati da suoni e odori provenienti dagli appartamenti confinanti.  L’articolo 844 del Codice Civile stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, se non superano la normale tollerabilità. Ove dette immissioni superino questa soglia, è possibile tutelarsi ricorrendo al Giudice di Pace al fine di far dichiarare illegittime le immissioni moleste e ottenere un risarcimento del danno (che dovrà comunque essere dimostrato). Peraltro debbo segnalarle che la quinta sezione penale della Cassazione ha creato un precedente condannando i genitori di bambini troppo rumorosi. E ha impartito un’ammenda di 40 euro (più le spese processuali) a due coniugi che non avevano impedito ai figli di arrecare disturbo ai vicini. Il rischio di dover mettere mano al portafoglio quindi potrebbe iniziare sin dalla culla! Giurisprudenza a parte, ogni condominio prevede nel proprio regolamento norme diverse: dovrebbero essere stabiliti gli orari in cui va osservato il “silenzio” (solitamente la sera e il primo pomeriggio). Incominci a farlo presente ai suoi vicini di casa e, se il consiglio risultasse vano, valuti lei se ricorrere a una delle alternative che ho prospettato.

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