Bonus bebè per un felice 2017

da | 31 Gen, 2017 | Lifestyle

La Legge di Bilancio ha stabilito importanti novità fiscali a vantaggio dei neogenitori. Una di queste è il Bonus Bebè 2017. In cosa consiste? Il bonus (più propriamente “Assegno di natalità”) è un aiuto fiscale per ogni bambino nato e adottato tra l’1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il bonus viene erogato fino al compimento del terzo anno di età; se il figlio è adottivo entro i tre anni dall’ingresso nel nucleo familiare.

Requisito fondamentale: il genitore che fa richiesta non deve avere un reddito superiore a 25.000 euro. Il bonus ha due importi: 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi) se il reddito non è superiore a 25.000 euro e 1.920 euro (160 al mese per 12 mesi) se non è superiore a 7.000 euro. La domanda va presentata dal genitore cittadino italiano o con regolare permesso di soggiorno. Il genitore deve necessariamente convivere con il figlio per cui richiede il bonus. La domanda può essere inoltrata solo una volta e per un solo figlio, esclusivamente dal sito www.inps.it. Il percorso si trova sotto la voce “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito”. È necessario premunirsi della “Dichiarazione sostitutiva unica – DSU” che serve per il rilascio ISEE.

Attenzione alle scadenze: il termine di validità della DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della presentazione e se il documento è scaduto si perde il diritto al bonus. È fondamentale che la domanda sia presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino, oppure dalla data di ingresso del minore adottivo nel nucleo familiare. Il Bonus Bebè può essere revocato quando il figlio compie 3 anni di età, quando il figlio adottato compie il diciottesimo anno, quando il genitore che ne fa richiesta perde uno dei requisiti previsti dalla legge oppure quando si verifica una causa di decadenza: in questo caso il bonus può essere richiesto dal secondo genitore, entro i successivi tre mesi, sempre che sia in possesso dei requisiti necessari.

Altri aiuti, oltre al Bonus Bebè

Le buone notizie non sono finite; sono confermati una serie di aiuti fiscali, a prescindere dall’aver effettuato la richiesta per il Bonus Bebè. C’è il Bonus Nido (1.000 euro all’anno a prescindere dal reddito), il “Voucher asilo nido e babysitter” (600 euro al mese per un massimo annuale di 3.600 euro, a prescindere dal reddito). Il “Fondo credito nuovi nati” (a prescindere dal reddito), l’esenzione ticket (per i genitori a basso reddito), gli sconti sulle bollette di casa (per famiglie a basso reddito), l’Assegno di maternità dello Stato (per madri lavoratrici o lavoratrici licenziate tra i 18 e i 9 mesi antecedenti al parto e madri disoccupate), l’Assegno di maternità dei Comuni (per madri disoccupate e casalinghe).

Una novità interessante è che il Bonus Bebè può essere affiancato dal “Bonus Bebè Anticipato”: un assegno per le donne in gravidanza a partire dal settimo mese. È erogato dall’Inps secondo le stesse procedure per il Bonus Bebè.

Infine, i Comuni di residenza erogano l’Assegno per le madri non lavoratrici. Va chiesto in Comune secondo le modalità stabilite da ogni città, tassativamente entro sei mesi dalla nascita del bebé. A Milano, per fare un esempio, le modalità di richiesta sono queste.  

[Laura Citroni – Avvocato – www.slcx.it]

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