Feste e danni

da | 3 Nov, 2013 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Gentile avvocato, 

sono la mamma di Matteo che è un piccolo scalmanato di 10 anni. Tra un mese sarà il suo compleanno e faremo la festa con tutti gli amici e compagni di scuola. Abbiamo un giardino e pensavo di organizzare dei giochi all’aperto. Ho una preoccupazione: se uno dei bimbi si fa male mentre gioca, sono responsabile? Molte grazie e saluti. Barbara

Gentile Barbara,

l’articolo 2048 del codice civile recita testualmente: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi…”. I genitori, dunque, legittimi adottivi o naturali che abbiano riconosciuto il figlio, sono solidalmente responsabili nei confronti del danneggiato per l’eventuale danno causato dal figlio. Ciò che il legislatore ha inteso sanzionare non è solo l’illecito commesso dal minore ma anche la condotta omissiva dei genitori: a loro carico, infatti, la legge pone una presunzione di colpa con riferimento ai loro doveri di cura e vigilanza del minore. Se pertanto Matteo, giocando con un suo amichetto, dovesse fargli in qualche modo del male, lei ne sarà in linea di principio ritenuta responsabile; analogamente, nel caso un altro bambino faccia del male a un altro amichetto (questo nell’ipotesi in cui tutti gli amici di suo figlio siano stati affidati alle sue cure e non ci siano anche i rispettivi genitori). Lo stesso articolo 2048 peraltro prosegue affermando che “le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Per superare la presunzione di responsabilità a loro carico i genitori devono cioè dimostrare di aver fatto quanto in proprio potere per evitare l’evento dannoso; se non sono stati presenti al fatto, devono invece dimostrare di aver comunque ben educato il minore, in maniera adeguata all’indole, alle sue inclinazioni e all’ambiente sociale in cui vive, di aver vigilato su di lui e di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee a evitare il fatto. Certo l’obbligo di vigilanza del genitore non implica una sua necessaria e ininterrotta presenza fisica accanto al figlio. Bisognerà verificare l’indole del minore, il suo grado di educazione e la sua maturità, nonché le caratteristiche dell’ambiente in cui cresce, per dimostrare la corretta impostazione dei contatti del minore con l’ambiente esterno alla famiglia e quindi la non sussistenza di pericoli o inconvenienti. Medesimo discorso vale nel caso uno dei bimbi si faccia male giocando nel giardino, senza che il danno sia causato da un altro bimbo. Per poterla ritenere responsabile bisognerà valutare caso per caso: se l’adulto stava vigilando, se l’evento era prevedibile e se poteva in qualche modo prevenire il danno.

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