Maternità e lavoro

da | 16 Lug, 2013 | Lifestyle

Gentile avvocato,
sono mamma di un bambino di 18 mesi, Lorenzo. Prima di restare incinta lavoravo per un’azienda che faceva gran vanto di essere progressista, illuminata, comprensiva. Poi, quando ho raccontato della mia gravidanza, le cose sono cambiate. Il capo mi ha rinfacciato il pancione, mi ha detto che l’avevo tradito, che contava su di me e che una cosa del genere non se l’aspettava… Sono tornata part time sei mesi dopo la nascita e ho subito un vero e proprio mobbing, la mia scrivania non c’era più e le mie mansioni erano state ridistribuite. Quando il bambino ha compiuto un anno e un giorno sono stata licenziata. Ero così stufa della situazione che me ne sono andata con sollievo. Ora, però, mi chiedo se non sia stato un errore. Avrei potuto contestarlo questo licenziamento?
Molte grazie e saluti. Marzia

Cara Marzia,
A norma del decreto legislativo n. 151 del 2001, meglio conosciuto come Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, durante il periodo di maternità e fino al compimento del primo anno di età del bambino la lavoratrice madre non può essere licenziata. Per lo stesso motivo, la lavoratrice madre non può essere sospesa dal lavoro a meno che non si tratti di sospensione dell’intera azienda o reparto. Tale divieto non si applica in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge (licenziamento per giusta causa dovuto a colpa grave della lavoratrice; cessazione dell’attività dell’azienda; fine della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta; esito negativo del periodo di prova) al di fuori dei quali, ove disposto, è da considerarsi assolutamente nullo.
E ancora: per evitare abusi da parte dei datori di lavoro che potrebbero indurre forzatamente una dipendente in maternità a dimettersi, la legge prevede che le dimissioni volontarie della lavoratrice durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento debbano necessariamente prevedere la convalida da parte della Direzione Provinciale del Lavoro. Solamente questa convalida, atta ad accertare la vera volontà della lavoratrice, renderà operative le dimissioni. Infine, l’articolo 55 del decreto 151, presumendo che le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in questo periodo siano dovute a esigenze familiari e pertanto legate a uno stato di bisogno, prevede la possibilità per la stessa non solo di non dare il normale preavviso contrattuale, ma anche di ottenere dal datore di lavoro il pagamento dell’indennità di mancato preavviso prevista per i casi di licenziamento.
Al termine del periodo di congedo previsto dalla legge, la lavoratrice ha il diritto di rientrare al lavoro prendendo possesso del posto precedentemente occupato. Sono pertanto vietati trasferimenti ad altre unità produttive (salvo vi sia una espressa rinuncia della lavoratrice) fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Allo stesso modo, la lavoratrice dovrà essere adibita alle mansioni svolte precedentemente alla gravidanza o a mansioni comunque equivalenti.
In buona sostanza, il licenziamento che trovi la sua reale motivazione nello stato di maternità della lavoratrice deve essere dichiarato nullo perché discriminatorio. Tutto quello che accade dopo il compimento del primo anno di età del bambino è, ahimé, legittimo. Certo si può considerare quanto meno una coincidenza il fatto che tu sia stata licenziata dopo un anno e un giorno, ovvero nel primo momento utile e possibile secondo le previsioni legislative: sembra quasi che il tuo datore di lavoro abbia fatto le crocette sul calendario! Non mi dici quale sia stato il motivo “ufficiale” (quello ufficioso è ben chiaro e lampante, direi) quindi è molto difficile azzardare un’opinione; temo peraltro che sia stato accorto e che quindi non dia scampo ad alcun tipo di rivendicazione. Insomma, c’è ben poco da fare. L’unica cosa che ti posso dire è che fortunatamente non lavori più lì, con buona pace tua e della tua famiglia.

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