Un secondo nome
Gentile avvocato, vorrei aggiungere un secondo nome a mia figlia: quando è nata ci sembrava un nome così originale, ma ora è tutto un pullulare di sue omonime. Si può fare? Grazie, Sonia
Cara Sonia,
l’articolo 89 del DPR (Decreto Presidente della Repubblica) 396 del 2000, archiviato come “modificazioni del nome o del cognome”, stabilisce che “chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce”. In pratica, bisogna compilare un modulo (che si trova online e che altro non è che una autocertificazione per i minori) motivando le ragioni della richiesta. Alla domanda va allegata una marca da bollo da 14,62 euro, la fotocopia del documento d’identità dei genitori, i certificati di nascita, residenza e stato di famiglia dell’interessato (oppure le relative certificazioni sostitutive) e, per concludere, una seconda marca da 14,62 euro da apporre sul decreto di autorizzazione.
Rumori molesti
Buongiorno, abito nella collina torinese. Il mio vicino di casa spesso gioca e spara con una pistola, immagino giocattolo. Il rumore è davvero molesto. Mio figlio sobbalza ogni volta che sente uno sparo e si innervosisce non poco, per non parlare dei cani del vicinato che si mettono a ululare. Possiamo contenere e limitare questo disturbatore del nostro quieto vivere? Antonio
L’articolo 659 del Codice Penale punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone. Disturbare la quiete pubblica con rumori molesti, può dunque condurre a una condanna penale: si può cominciare un procedimento con una querela ed è possibile costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno.
Il Codice Civile non è da meno. L’articolo 844 stabilisce che il proprietario può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dalla proprietà del vicino, se queste superano la normale tollerabilità. La valutazione della tolleranza, naturalmente, è legata all’ambiente in cui si verifica il problema e non si può stabilire a priori la soglia oltre la quale si arriva all’illecito. Il giudice valuterà caso per caso. Se il vostro disturbatore continua nel suo comportamento, chiami i vigili urbani, che stenderanno un verbale di cui potrà chiedere copia e che le servirà se vuole procedere in Tribunale.


