Insegnanti e responsabilità

da | 31 Gen, 2015 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Gentile avvocato, siamo i genitori di una classe di una scuola materna. In ogni classe ci sono circa 25 bambini e una maestra sola. Quando uno dei bambini deve andare in bagno, la maestra lo accompagna, lasciando soli gli altri, per 5 – 10 minuti. Ciò non ci rassicura per nulla: sono bimbi piccoli, vivaci e secondo noi devono sempre essere sorvegliati. Stiamo raccogliendo le firme perché la scuola prenda un’operatrice in modo da coprire la classe quando la maestra si deve assentare. A livello legale cosa possiamo richiedere per l’accudimento dei nostri piccoli? E qual è il modo migliore per muoverci? Grazie.

 
L’articolo 2048 del Codice Civile statuisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”: si tratta della cosiddetta “culpa in vigilando” imputabile al personale docente (delle scuole sia pubbliche sia private) per aver con negligenza adempiuto all’obbligo di sorveglianza sugli allievi. Colpa che è superabile solo se l’insegnante dimostra di aver fatto tutto quanto in suo potere per impedire il fatto: l’insegnante deve dimostrare il caso fortuito, l’evento straordinario e non prevedibile con la diligenza che si reputa necessaria in relazione al caso concreto (tenuto conto, cioè, dell’età degli alunni, della loro maturità, delle condizioni ambientali). Afferma a tal proposito la Corte di Cassazione: “…tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo (e procuri agli altri compagni) un danno alla persona”. I genitori, nel momento in cui accompagnano i figli a scuola e li consegnano agli insegnanti, li affidano completamente alla loro supervisione: sono tranquilli perché li sanno in un posto sicuro. Motivo per cui se una maestra deve assentarsi dalla classe è tenuta a farsi sostituire da un collega o da personale ausiliario: i bambini non devono essere lasciati soli, né si può adottare come alternativa quella di affidarli a uno di loro, momentaneamente scelto come “controllore” dei compagni.

Ma cosa accade in casi particolari, come quello di un bambino che deve essere accompagnato in bagno? L’affidamento del minore alla custodia di soggetti terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa “in vigilando”, ma non dalla colpa cosiddetta “in educando”: i genitori sono sempre tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Insomma, ben venga una petizione alla Preside affinché provveda sollecitamente a risolvere il problema dei bambini lasciati soli: o assumendo personale ad hoc o impartendo ai maestri istruzioni ben precise sul comportamento da assumere durante l’orario di lavoro, specificando magari anche le sanzioni in cui possono incorrere ove si rendano inadempienti.

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