La separazione, l’affidamento condiviso e la bigenitorialità

da | 7 Feb, 2018 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Cosa succede ai figli in caso di separazione? Al di là del buon senso e dell’affetto dei genitori, a stabilire il futuro dei bambini ci pensa il Codice Civile con l’articolo 155, che sancisce “il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori“.

Dopo la separazione (che può essere anche una separazione di fatto), il giudice stabilisce che i figli minorenni vengano affidati a entrambi i genitori. Ciò avviene grazie all’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano della legge numero 54 del 2006, che introduce il principio della bigenitorialità e dell’affidamento condiviso dei figli

L’unico obiettivo che il giudice ha è garantire l’interesse del bambino a un sereno sviluppo. L’affidamento condiviso viene predisposto anche se la separazione avviene per volontà o responsabilità di uno solo dei genitori, indipendentemente dai motivi che hanno provocato la crisi

Solo in casi molto particolari il giudice può affidare il figlio a un solo genitore, dopo aver esperito qualsiasi altro tentativo e se l’affidamento a entrambi i genitori è contrario all’interesse del bambino. 

La bigenitorialità è un diritto 

Mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori (la cosiddetta bigenitorialità) è diventato un principio che serve a tutelare da un lato i figli (e il loro benessere) e dall’altro lato ai genitori, che si ritrovano nella condizione di diritto-dovere. Sia la mamma che il papà possono (e devono) partecipare in modo significativo alla vita dei figli, anche dopo la separazione o il divorzio.

Il principio della bigenitorialità non è derogabile: un genitore non può e non deve essere allontanato dal figlio se non in circostanze particolarmente gravi, per esempio quando il bambino o ragazzo (o bambina o ragazza) esprime un netto rifiuto a frequentare uno dei due genitori.

Ovviamente il rifiuto deve essere espresso dal bambino in maniera chiara, precisa, serena e spontanea e ad accogliere la sua istanza è sempre il giudice, che ne valuta le condizioni anche tenendo in considerazione l’età del bambino. 

L’alienazione genitoriale

Può succedere, nei momenti difficili della separazione (ma anche dopo), che un genitore diventi vittima di alienazione genitoriale. E’ un problema al quale la legge non sa (e non riesce) ancora a dare risposta. L’alienazione genitoriale è quel comportamento in base al quale uno dei due genitori svilisce in maniera costante l’altro genitore di fronte ai figli

Si tratta di un disturbo della relazione che è un vero e proprio abuso nei confronti del bambino per i danni psicologici che causa, nel breve e nel lungo periodo. Il giudice ovviamente è è in grado di riconoscerlo e valutarlo quando viene chiesto l’affidamento esclusivo a un solo genitore.

L’inidoneità genitoriale 

Nei confronti del futuro dei figli entrambi i genitori, anche nel tortuoso periodo della separazione, dovrebbero dimostrare maturità e serenità, soffocando la rabbia e i rancori personali e dimostrando di avere consapevolezza del loro ruolo educativo e, soprattutto, affettivo. Può però succedere che uno dei due genitori, per le sue caratteristiche umane e personali, si ostini a proseguire il rapporto con comportamenti conflittuali e non idonei al suo ruolo. In questo caso, per il il sereno sviluppo della personalità dei figli, viene valutato l’affidamento esclusivo all’altro genitore.

Attenzione: la conflittualità non è motivo sufficiente per chiedere l’affidamento univoco: deve trasformarsi in inidoneità genitoriale. Deve essere una conflittualità espressione di un atteggiamento irresponsabile e immaturo, con assenza o la carenza della capacità educativa. In questi casi il giudice può decidere di escludere il genitore inidoneo  dall’affidamento

Abitare lontani 

Succede che dopo una separazione, i genitori prendano strade diverse e cambino città di residenza. E’ bene sapere che la distanza non è un motivo ostativo alla concessione dell’affidamento condiviso

 

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