Sposati o conviventi?

da | 16 Gen, 2016 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Gentile avvocato, siamo una coppia convivente con figlio. Sentiamo parlare di unioni civili, ma sono già effettive in Italia? Quali sono diritti/doveri/possibilità di una coppia con figlio se conviventi/uniti civilmente/sposati? Stiamo pensando di muoverci in qualche direzione per darci maggiori garanzie come famiglia, ma siamo disorientati. Grazie! Marina e Pietro

Gentili Marina e Pietro, le unioni civili altro non sono che una forma di convivenza, riconosciuta dall’ordinamento, tra persone dello stesso sesso oppure eterosessuali, non vincolate dal matrimonio o impossibilitate a contrarlo. A oggi non esiste una legge che le regolamenti, nonostante le proposte si succedano nel tempo da anni (la prima risale al 1986): ogni governo promette di provvedere in tal senso ma ancora nessuno ha colmato la lacuna.

Al momento quindi, l’unico discrimine riconosciuto è quello tra coppie di fatto e coppie unite in matrimonio.

Mentre le seconde sono regolamentate dal codice civile, sia nei rapporti tra i coniugi sia nei rapporti genitori-figli sia nella successione mortis causa, per quanto riguarda le prime è stata più che altro la giurisprudenza a dettare qualche regola. Ecco gli interventi più importanti:
– le coppie di fatto possono accedere alla procreazione medicalmente assistita;
il convivente può subentrare nel contratto d’affitto stipulato dal partner, se quest’ultimo muore;
il convivente può proporre istanza per essere nominato amministratore di sostegno del partner;
in caso di uccisione del partner, l’altro ha diritto al risarcimento del danno;
– la coppia di fatto può accedere alle prestazioni sociali (per esempio, l’assegnazione della casa popolare),
– nel processo penale un partner può astenersi dal testimoniare ai danni dell’altro;
– anche alle coppie di fatto si applica la tutela prevista contro le violenze in ambito familiare;
– in materia di adozione, un minore temporaneamente privo di famiglia può essere affidato anche a una famiglia di fatto;
– anche le coppie di fatto possono esercitare le azioni volte ad accertare il loro diritto di possedere la casa ove si svolge la convivenza (le cosiddette azioni possessorie);
i genitori esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli riconosciuti da entrambi.

Dal canto suo, il legislatore ha equiparato i figli naturali (cioè quelli nati da una coppia non unita in matrimonio) ai figli legittimi: stessi diritti, dunque, e stessi doveri reciproci. Infine, a far data dal 2 dicembre 2013 e grazie all’intervento del Consiglio Nazionale del Notariato, le coppie di fatto posso sottoscrivere i cosiddetti “contratti di convivenza” con i quali possono regolare gli aspetti patrimoniali della loro convivenza (per esempio la contribuzione alla vita domestica, il mantenimento in caso di bisogno del convivente, la proprietà dei beni), anche prevedendo l’eventualità di cessazione del rapporto. Questi contratti possono essere stipulati presso tutti gli studi notarili in Italia.

[Francesca Galdini]

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