Mamme e part time

da | 15 Lug, 2013 | Lifestyle

Gentile avvocato,
otto mesi fa sono diventata mamma di Eleonora. Sono impiegata presso un’azienda di medie dimensioni. Prima della maternità sinceramente ero convinta che sarei tornata a lavorare a tempo pieno come prima, ma ora che mi sto godendo la compagnia della mia piccola, mi rendo conto di non esser pronta a lasciarla per più di mezza giornata a una baby sitter. Ho chiesto in azienda se era possibile avere un part time, ma loro mi hanno risposto che avrei dovuto chiederlo prima, che la mia mansione è da tempo pieno – infatti hanno preso una ragazza per sostituirmi in questi mesi – e che farla ricoprire a due persone invece che una per loro è molto poco efficiente. Insomma, se il posto lo voglio tenere, il part time non è cosa. Io sono un po’ indecisa: torno a testa bassa in ufficio e mi sento in colpa per la mia bambina oppure lotto per ottenere il part time? La legge tutela le neo mamme in questo senso?
Marina

 
Cara Marina, spesso quando arriva un bimbo diventa difficile conciliare la maternità con la professione: il mondo del lavoro vive la nascita di un figlio come un problema, con il conseguente abbandono dell’attività da parte di tante neomamme quale unica possibilità reale e realistica di conciliazione. Certo sono previste alcune garanzie quali il diritto a mantenere il proprio posto fino al compimento del primo anno di età del bimbo. Nello stesso lasso di tempo, non si può essere messi in mobilità, sospesi o licenziati dal lavoro.
La legge statale 53 del 2000 (ripresa anche nella legge regionale del Piemonte 53 del 2000) prevede la possibilità di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali per esempio il part time, il lavoro a domicilio, l’orario flessibile in entrata e in uscita. Il part time nello specifico può presentarsi in diverse modalità, per meglio assecondare le esigenze del singolo caso: può essere orizzontale (l’orario è ridotto per ogni giorno lavorativo, questa è l’ipotesi classica), verticale (nel corso della settimana, alcuni giorni fissi sono a tempo pieno) o ancora misto (prevede l’alternanza delle due modalità, in base alle esigenze del datore di lavoro); meno conosciuto è il cosiddetto “job sharing” in base al quale due persone, dividendosi l’orario, occupano a tempo pieno lo stesso posto di lavoro. E’ pur vero che le aziende che introducono queste forme di flessibilità (o conciliazione, come le definisce la legge) possono godere di specifici finanziamenti, ma non esiste alcun obbligo di legge che imponga loro di farlo. Una neommma, può al più godere della ulteriore possibilità di assentarsi per un periodo non superiore ai sei mesi (anche frazionabili) entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino: è la cosiddetta “astensione facoltativa” che possono chiedere anche i papà. Infine, fino al primo anno di vita del bambino ha diritto a usufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un’ora ciascuno, cumulabili anche in due ore.

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