Gentile avvocato, sono una mamma separata da qualche anno con tre figli piccoli. Da poco ho conosciuto un uomo, padre di due figli adolescenti e anche lui separato da qualche anno. È uno di quei padri piegati dalla separazione, di cui si legge spesso. La moglie l’ha lasciato, vive nella loro casa, lui le deve pagare gli alimenti e gli resta pochissimo. Questa cosa condiziona pesantemente anche la vita a due che vorremmo iniziare: non ha i soldi per affittare un appartamento grande – con tutti i bambini che abbiamo non possiamo pensare di prenderci un monolocale! Insomma, so che questi non sono problemi gravi, eppure mi chiedo: ma davvero lui dovrà per tutta la vita pagare gli alimenti a questa donna che non solo l’ha lasciato ma non muove un dito per cercarsi un nuovo lavoro?
Un abbraccio e grazie mille. Elena
Cara Elena, capisco perfettamente la sua frustrazione: purtroppo tanti padri si trovano nella stessa situazione (infatti esiste l’Associazione papà separati e non esiste, invece, un’associazione mamme separate). Non lo specifica ma parrebbe che il padre versi sia il mantenimento per i figli sia gli alimenti alla loro madre. Né mi dice quanti anni ha l’ex moglie del suo compagno o se abbia mai svolto un’attività, ma mi sembra di capire che sia assolutamente in età da lavoro. A tal proposito la Corte di Cassazione ha stabilito negli anni che il giudice, nel valutare se concedere l’assegno a titolo di alimenti, deve tenere in considerazione l’attitudine al lavoro di chi richiede detto assegno, attitudine che si deve intendere come effettiva e concreta possibilità di svolgimento di un’attività specifica e retribuita. In buona sostanza: se la donna in costanza di matrimonio non ha mai lavorato in virtù di un accordo fra i coniugi che prevedesse che solo uno dei due lavorasse, allora tale accordo conserva la sua efficacia anche dopo la separazione (proprio per evitare che il coniuge che non lavorava sia costretto di colpo a trovarsi un’occupazione, perché la separazione, a differenza del divorzio, tende a preservare il più possibile gli effetti tipici del matrimonio). Se, al contrario, la signora ha smesso di lavorare dopo la separazione e non si attiva per trovarsi un’occupazione, allora l’assegno può essere ridotto: sempre che naturalmente non possa dimostrare una particolare inabilità o difficoltà a trovare lavoro. Naturalmente dovrà passare attraverso il Tribunale e fornire la prova sia della propria impossibilità a versare quanto sancito dal giudice della separazione sia della capacità lavorativa dell’ex coniuge.
[Francesca Galdini]