È’ mia la casa?

da | 18 Ago, 2013 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Vorrei una informazione in merito alla casa dove vivo da quasi venti anni. La casa è stata costruita da mio padre che ci ha lasciato circa un anno fa; il problema è che è intestata a mio nonno, il quale non vuole firmare i fogli per la cessazione. La verità è che mio papà aveva pagato il terreno e costruito tutto senza purtroppo lasciarci documentazione in merito. Temo quindi di doverla dividere con tutti i cugini alla morte di mio nonno. Quel che vorrei sapere è se dopo aver vissuto per venti anni di seguito in questa casa, posso diventare proprietaria grazie all’usufrutto continuo? Grazie

L’articolo 1158 del Codice Civile statuisce che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. Perché questo istituto, meglio noto come “usucapione”, si perfezioni, il possesso della cosa (nello specifico, dell’immobile) deve essere pacifico, pubblico e continuato: non deve cioè essere stato acquisito con violenza fisica e/o morale, non deve essere clandestino e deve essere stato esercitato sul bene in modo costante e uniforme per il periodo di tempo prescritto. A ciò si aggiunga che oltre all’utilizzo materiale del bene è necessario anche il cosiddetto animus possidendi, ovverosia la volontà di usare il bene come proprio non riconoscendo pubblicamente il diritto altrui. Questa la regola generale.
Venendo al suo caso, il fatto che il terreno sia stato comprato da suo padre e che l’immobile sia stato costruito sempre da lui non influiscono in alcun modo sull’usucapione. Di fatto, il proprietario è il nonno, cui l’immobile è intestato. Lei stessa lo riconosce laddove riferisce di aver presentato a suo nonno la documentazione per la cessione della casa. Ciò detto, le informazioni che mi ha fornito sono ahimè troppo scarne per poter rispondere in modo preciso e dettagliato. Nulla mi dice, infatti, sulle modalità con cui è entrata in possesso del bene né nulla sulla vera e propria gestione economica della casa: ad esempio, non so chi sia effettivamente a pagare le tasse (la vecchia ICI o IMU, per citarne una), così come tutte le utenze. Peraltro, in base alle informazioni in mio possesso, posso specificarle che, per giurisprudenza costante, il suo caso non configura un esempio di possesso rientrante nell’articolo 1158 sopra citato, bensì un caso di “mera tolleranza”. Secondo il Codice Civile, infatti, gli atti di tolleranza sono quelli che traggono la propria origine da rapporti di amicizia o familiarità, anche da rapporti di buon vicinato, che per loro stessa natura generano e giustificano la concessione di utilizzo del bene e, d’altro canto, escludono in capo a chi ne gode la pretesa di possesso. In buona sostanza: lo stretto vincolo di parentela che intercorre tra lei e suo nonno giustifica di per sé e consente di configurare la tolleranza, da intendersi come accondiscendenza (da parte di chi potrebbe opporsi, cioè suo nonno) a che lei usi un bene di sua proprietà. E, a norma dell’articolo 1144 del Codice Civile, la mera tolleranza non è idonea a fondare l’usucapione.

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