Meglio sposarsi?

da | 18 Ago, 2013 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Gentile avvocato, sto per avere una bambina dal mio compagno con cui convivo da cinque anni. Di questi tempi si sente spesso parlare di coppie di fatto e relativi diritti. Mi chiedo a che punto siamo con i bambini. Ci sono ancora differenze tra figli di coppie sposate o no? E quali sono? Se, una volta nata la bambina, io e il mio compagno ci sposassimo, avrebbe gli stessi diritti di un figlio legittimo? Grazie e saluti.

Loredana, Collegno

 

La filiazione è il rapporto che si instaura tra una persona e i suoi genitori quale effetto naturale del concepimento. Si qualifica poi diversamente a seconda che il figlio sia nato da genitori uniti in matrimonio (filiazione legittima) o meno (filiazione naturale). Perché un figlio possa far valere i diritti inerenti al proprio status è necessario che questo suo status venga accertato. L’accertamento è normativo nella filiazione legittima: si attua adempiendo agli obblighi anagrafici mediante denuncia all’ufficiale di stato civile e formazione da parte di quest’ultimo dell’atto di nascita; è volontario invece nella filiazione naturale: il genitore che denuncia la nascita del figlio (di norma la madre) non può menzionare l’altro, se questi non abbia prima provveduto spontaneamente al riconoscimento del neonato quale proprio figlio. Adempiute queste formalità, il figlio ha diritto di essere mantenuto, istruito ed educato dai genitori fin tanto che, raggiunta la maggiore età, non sia in grado di conseguire una propria autosufficienza economica. Diritto questo garantito dall’art. 30 della Costituzione, “la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima” e dall’art. 261 del nostro codice civile, “il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”.

La tua bambina, cara Loredana, godrà degli stessi diritti di ogni altro bambino nato da coppia unita in matrimonio. Ricordati però che la filiazione naturale è un rapporto circoscritto genitori-figlio: lascia fuori i parenti. A livello giuridico infatti la filiazione naturale è un rapporto che si instaura con il riconoscimento del figlio da parte del genitore; i parenti non lo riconoscono, quindi, formalmente, non sono veri e propri parenti. Per esempio: in tema di successioni ereditarie, i figli naturali hanno nei confronti dei propri genitori gli stessi diritti successori dei figli legittimi. Gli altri parenti, al contrario, non hanno rilevanza successoria per il figlio naturale. C’è una sentenza della Corte Costituzionale indicativa a proposito: ha riconosciuto i diritti successori del fratello naturale del defunto dopo quelli di tutti gli altri parenti legittimi fino al sesto grado! Comunque, se un domani tu e il tuo compagno deciderete di sposarvi, la vostra bambina, in quanto riconosciuta da entrambi, conseguirà con il vostro matrimonio ex lege la rilevanza giuridica di figlia legittima. E in tal modo il rapporto che prima era delimitato tra genitore e figlio si espanderà fino a ricomprendere anche i parenti dei genitori.

Contratti pre-matrimoniali

Nel nostro ordinamento la libertà matrimoniale è un principio fondamentale (riconosciuto anche a livello internazionale dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e non possono trovare applicazione accordi che incidano sull’esercizio della libertà matrimoniale o che vincolino in qualunque modo i nubendi a contrarre matrimonio. Non sono dunque ammesse clausole negoziali che influenzino la volontà matrimoniale. Altresì illegittimo, perché lesivo dell’ordine pubblico e del buon costume, è il contratto di prossenetico (o mediazione matrimoniale) ove una parte, per scopo di lucro, si obbliga a prestare la propria opera per facilitare il matrimonio di una persona. Lecito è considerato solo il contratto con cui il mediatore si limita a creare occasioni di incontro: in questo caso, infatti, il compenso è dovuto comunque e indipendentemente dal fatto che il matrimonio si celebri o meno. Nessun altro contratto è valido (diversamente da quanto avviene in altri sistemi legislativi, come quello americano). Non è valido quindi un contratto pre-matrimoniale che preveda, per esempio, un’uguale suddivisione del patrimonio in caso di fallimento del matrimonio. Sarà solo in sede di separazione, e più specificamente nell’accordo che contiene le condizioni di separazione, che si potranno stabilire i criteri di spartizione del patrimonio.

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